1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:
a) edifici e manufatti sedi delle formazioni partigiane;
b) fortificazioni campali, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di organizzazioni di volontariato, nonché di associazioni combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 25 aprile, la riflessione storica sulla prima guerra di Liberazione partigiana e sul suo significato per il conseguimento della libertà e della democrazia.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.