Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana.
      2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:

          a) edifici e manufatti sedi delle formazioni partigiane;

          b) fortificazioni campali, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

      3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di organizzazioni di volontariato, nonché di associazioni combattentistiche o d'arma.
      4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 25 aprile, la riflessione storica sulla prima guerra di Liberazione partigiana e sul suo significato per il conseguimento della libertà e della democrazia.
      5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

 

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      6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 50 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice».